Accertamento Sanitario delle Invalidità

Le istanze volte ad ottenere l’accertamento sanitario dell’invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo devono essere redatte in carta semplice dalla persona interessata, se maggiorenne, o dal tutore, se minorenne o interdetta. Tali istanze devono essere presentate alle commissioni mediche A.S.L. competenti per territorio.
Le domande possono essere rivolte al fine di ottenere il solo riconoscimento dell’invalidità civile oppure anche per la concessione delle indennità di accompagnamento o altri benefici economici previsti dalla legge. Con la domanda deve essere prodotto un certificato medico attestante la natura e gravità dell’infermità invalidante. Secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. 21/09/1994 n. 698, il procedimento relativo all’accertamento sanitario da parte delle commissioni deve essere concluso entro nove mesi dalla presentazione della domanda.
Il soggetto richiedente viene convocato dalla commissione valutatrice per gli accertamenti sanitari; nel caso di impossibilità a presentarsi alla visita, motivata con idonea documentazione medica, è prevista la possibilità di effettuare la visita al domicilio del richiedente.
Nel caso di decesso del richiedente le commissioni mediche, su regolare istanza degli eredi, possono procedere all’accertamento sanitario sulla base di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate in data antecedente al decesso e comprovante l’esistenza delle infermità tali da potere formulare con esattezza la diagnosi ed un motivato giudizio medico-legale.
Nel caso di domande rivolte all’accertamento dell’aggravamento dell’invalidità la commissione medica A.S.L. e la commissione medica periferica trasmettono all’interessato l’originale del verbale di visita con raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora la minorazione dia diritto a provvidenze economiche erogabili dal Ministero dell’Interno, le commissioni trasmettono d’ufficio alla prefettura competente copia delle istanze di concessione dei benefici unitamente a copia autentica del verbale sanitario.

Nel caso di riconoscimento dello stato di invalidità e verificata la sussistenza dei requisiti patrimoniali, le procedure di pagamento delle provvidenze economiche debbono concludersi entro 180 giorni dalla data di ricezione di copia dell’istanza.
I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla A.S.L. , con corresponsione degli interessi legali sulle prestazioni dovute.