L’articolo 6, comma I, lettera e) della legge numero 448/1999 ha esteso il beneficio della detrazione dall’imposta lorda (Irpef), nella misura del 19%, alle spese sostenute per l’aquisto di veicoli da parte dei non vedenti e dei sordomuti.
L’articolo 50 della legge numero 342/2000 ha, inoltre, stabilito l’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata del 4% alle cessioni di veicoli effettuata nei confronti dei non vedenti e dei sordomuti, ovvero dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
- La circolare
Con circolare numero 72/E/2001, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti per dirimere i dubbi sorti nell’individuazione dei soggetti destinatari di queste agevolazioni fiscali. Da più parti, infatti, è stato richiesto se questi benefici competano anche ai soggetti «ipovedenti» e ai soggetti «non totalmente sordomuti».
Non vedenti. L’amministrazione finanziaria evidenzia che l’articolo I, comma 2, della legge numero68/1999, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» individua i non vedenti con i soggetti che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Nella categoria di disabili così individuata devono, quindi, comprendersi i soggetti indicati agli articoli 2, 3 e 4 della legge numero 138/2001. Questi articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.
- Le defininzioni
Per ciechi totali di intendono coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi e coloro che hanno soltanto la percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrmbi gli occhi o nell’occhio migliore. Per ciechi parziali si intendono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%. Per ipovedenti si intendono coloro che hanno un residuo visivo non superiore 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%.
- Le agevolazioni fiscali
Le agevolazioni fiscali Irpef e Iva – puntualizza la circolare – competono, quindi, solo ai disabili ricompresi in una di queste tre categorie. La condizione di appartenenza ad una di esse deve risulare dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.
- Sordomuti
Per quanto concerne l’esatta indicazione dei soggetti definiti sordomuti, la legge numero 68/1999 individua i sordomuti in coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata. Si deve quindi ritenere – conclude l’amministrazione finanziaria – che il disabile appartenga alla categoria dei sordomuti tutte le volte che le certificazioni rilasciate dalle competenti commissioni mediche espressamente lo qualifichino tale.