Sintesi della XII Commissione della Camera sulla Figura di Ottico Optometrista

19 maggio 2005 – Testo unificato da adottare come testo base – (C.755 e abbinate) – Nuove norme in materia di salute visiva. Istituzione della professione di ottico-optometristaArt. 1 (Finalità)

1. Ai fini del riordino e del miglioramento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione della salute visiva, la presente legge detta le modalità di collaborazione tra il medico oculista, l’ottico-optometrista e l’esercente l’arte ausiliaria di professione sanitaria di ottico, definendo l’ambito delle rispettive competenze.optometrista

Art. 2 (Misurazione dei vizi della refrazione visiva)
1. L’attività di misurazione dei vizi della refrazione visiva è riservata al laureato in medicina e chirurgia specialista in oftalmologia, all’ottico-optometrista, nonché alla figura ad esaurimento dell’ottico nei limiti di cui al successivo articolo 9.

Art. 3 (Professione di ottico-optometrista)
1. E’ istituita la professione tecnica dell’ottico-optometrista. L’ottico-optometrista può effettuare la misurazione dei vizi della refrazione visiva, previa certificazione del medico oculista che attesti l’assenza di patologie oculari con le modalità di cui all’articolo 5; può svolgere altresì le attività di cui al DM 23.7.1998, pubblicato in G.U. n. 580 del 4.8.98.
2. L’ottico-optometrista non può svolgere attività dirette all’accertamento di malattie, quali la campimetria, la tonometria, l’effettuazione di diagnosi, l’elaborazione e l’esecuzione di terapie, compresa la correzione di difetti mediante laser ad eccimeri od altre tecnologie o ogni altra attività di tipo invasivo.
3. L’ottico-optometrista non può prescrivere e somministrare farmaci di alcun tipo, compresi i colliri diagnostici. L’ottico-optometrista fornisce informazioni scritte delle misurazioni effettuate.
4. L’ottico-optometrista, qualora sorga il sospetto di un’alterazione della normale capacità visiva, astenendosi da ogni diagnosi, sospende ogni fornitura od applicazione ed indirizza la persona al medico oculista di fiducia della stessa.
5. Rimane escluso l’impiego da parte dell’ottico-optometrista di ogni dispositivo medico di riferimento.

Art.4 (Applicazione delle lenti a contatto)
1. Resta fermo che le lenti a contatto rientrano nei dispositivi medici sub I, 1 e 2, di cui all’allegato n.9 al Dlgs 24 febbraio 1997, n. 46. Ai fini dell’applicazione delle lenti a contatto l’ottico-optometrista è tenuto a richiedere e conservare per 5 anni una certificazione del medico oculista che attesti la non sussistenza di patologie che sconsigliano detta applicazione.

Art. 5 (Certificazione del medico oculista)
1. La certificazione del medico oculista di cui all’articolo 3, comma 1, ha una validità di quattro anni dal suo rilascio. Per i soggetti di età inferiore ai 6 anni e superiore ai 65 anni ha una validità di due anni.
2. Il medico oculista può comunque indicare un tempo minore di validità nel caso in cui abbia accertato una patologia connessa alla funzione visiva o influente sulla medesima ovvero una patologia della cornea.

Art.5 (Rapporto di lavoro)
1. L’ottico-optometrista, osservate le modalità di collaborazione con il medico oculista di cui ai precedenti articoli, svolge la propria attività in forma autonoma ovvero di dipendenza in strutture sanitarie pubbliche o private ovvero all’interno di strutture imprenditoriali, industriali, artigianali o commerciali.
2. In ogni regione, viene istituito, secondo il criterio della residenza, l’Albo degli ottici optometristi. La tenuta dell’Albo avviene con le modalità fissate dalla Regione e sotto il controllo della medesima.
3. Le funzioni dell’Albo sono finanziate dagli iscritti al medesimo.

Art.7 (Abilitazione alla professione di ottico-optometrista)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni, sentite le Associazioni mediche specialistiche e quelle degli ottici più rappresentative, istituiscono apposite commissioni che attribuiscono, attraverso prove selettive consistenti nell’esame dei titoli documentati e in apposite prove abilitanti, il titolo e l’abilitazione alla professione di ottico-optometrista.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le predette Associazioni, le Regioni dettano le modalità di presentazione della documentazione e delle domande di partecipazione alle suddette prove da presentarsi da parte degli aventi diritto.
3. Hanno diritto a partecipare alle predette prove selettive coloro che siano in possesso di titolo di studio di scuola media superiore e che abbiano conseguito attestati secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento dell’arte ausiliaria di professione sanitaria di ottico.
4. In caso di ritardo nell’adozione dei predetti provvedimenti, ovvero in caso di ritardo nell’espletamento delle selezioni, rimangono in vigore le norme del R.D. 1334 del 1928.
5. Le selezioni di cui ai predetti commi vengono tenute con cadenza triennale.

Art. 8 (Diploma di laurea in ottico optometrista)
1. Le università possono, attraverso la Facoltà di Scienze e Fisica, istituire corsi triennali per il rilascio del diploma di laurea in ottico optometrista. Le Facoltà di Scienze e Fisica per l’espletamento degli insegnamenti di natura sanitaria devono coordinarsi con le Facoltà di Medicina e Chirurgia.
2. Per l’accesso al predetto Corso di laurea il titolo di studio di scuola media superiore.

Art. 9 (Attività di ottico)
1. La figura professionale dell’esercente l’arte ausiliaria di professione sanitaria di ottico permane ad esaurimento. L’ottico esercita la propria attività nei limiti di cui al R.D. 31 maggio 1928 n. 1334 e al D.M. 23 luglio 1998 pubblicato nella G.U. n. 580 del 4.8.1998, osservando le modalità di collaborazione con il medico oculista prescritte per l’ottico-optometrista.

Art. 10 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.